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lunedì 27 agosto 2018
A cura di Dott. Alessandro Mammoli
Il diritto all’oblio, di cui all’art. 17 del GDPR prevede il diritto alla cancellazione dei dati di una persona fisica o giuridica nei casi in cui tali dati siano inesatti, offensivi o fuorvianti. Se nella maggior parte dei casi (in cui non sono coinvolti i mezzi di informazione) si ha la tendenza a ritenere il diritto all'oblio come inalienabile, è pur certo che esistono delle situazioni dove la linea di demarcazione tra diritti sostanziali e libertà di informazione si fa sottile.
Anche il nuovo Regolamento europeo sulla privacy è chiaro nell’escludere questo principio se la pubblicazione di tali dati è necessaria per l’esercizio delle libertà di espressione. In questo modo si ha la necessità di creare un equilibrio tra privacy e libertà d’informazione (sancita anche nei dettami della Carta Europea dei diritti dell’uomo). Per esempio gli archivi dei giornali, sia cartacei che telematici, e le radio, essendo una parte essenziale e insostituibile del patrimonio socio-culturale, sono delle risorse da conservare e salvaguardare, dato che si pongono come una sorta di garante del diritto della collettività a ricevere notizie di interesse generale: tale principio ovviamente non deve svanire, anzi è il caposaldo del diritto di essere informati e ad informare. Per questo è da ritenersi corretto far prevalere la diffusione di informazioni su procedimenti penali e civili di interesse generale rispetto all'esercizio del diritto all’oblio.
Da poco tale concetto è stato ribadito da una sentenza emessa in Germania, nella quale si respinge il divieto imposto a tre testate giornalistiche tedesche di portare a conoscenza dei propri lettori l'identità di un soggetto reo di un delitto nei confronti di un noto attore (Sentenza caso di M.L. e W.W. Germania – ricorsi nn. 60798/10 e 65599/10): in questa Sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma, all’unanimità, che non si configura alcuna violazione dell’articolo 8, ovvero l'obbligo di rispettare la vita privata altrui, come indicato nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La Corte ha concordato con la scelta del Tribunale Federale tedesco, indicando che attraverso l'attività dei media, operanti senza limitazione di promulgazione, si ha la possibilità di creare un'opinione informata democratica, dando conoscenza al pubblico di vecchie informazioni archiviate presso di loro. Notando inoltre come gli interessati nel corso del loro ultima revisione processuale nel 2004, si siano spesso rivolti pubblicamente alla stampa, trasmettendo un numero notevole di documenti con la finalità ultima di informare. Il loro comportamento in pratica, contraddice la loro volontà di ottenere l'anonimizzazione riguardo al caso in oggetto, e di far valere il diritto all'oblio in generale (sia digitale che cartaceo).
Privacy e Interesse Pubblico
Le problematiche legate al diritto all’oblio nascono inizialmente proprio riguardo l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, partendo dal considerare che il principio di base perché un fatto privato possa essere legittimamente ritenuto "Un argomento di cronaca" è l’interesse pubblico di tale notizia. La comunità va' informata tempestivamente, in maniera da dare conoscenza dell’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornire una chiara visione di un dato fatto. Va detto però che quando il fatto pubblico sia stato ormai portato a conoscenza della comunità con completezza, cessa l’interesse collettivo in quanto è da ritenersi ormai acquisito nella conoscenza generale. "La notizia non esiste più", potremmo dire. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Non solo inutile per l’interesse comune, ma anche dannoso per i protagonisti della vicenda, che vedrebbero reiterata una notizia che li vede come protagonisti “negativi” della vicenda. Il diritto all’oblio, per essere applicato correttamente in questo caso, è da vedersi come conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Il punto nevralgico è che non va' pubblicato il fatto la cui diffusione non corrisponda esattamente ad un reale interesse pubblico, quindi non va riproposta la vecchia notizia quando questa non sia più necessaria alla soddisfazione dell'esigenza informativa. In estrema sintesi al diritto all'oblio si contrappone il "diritto alla storia".
Proprio riguardo a quanto sopra affermato, il diritto ad essere "dimenticati” (in tutto o in parte), va analizzato e affrontato con particolare attenzione: non è da ritenersi legittimo, in ogni caso, rimuovere dalla disponibilità pubblica un'informazione corretta e veritiera che al momento della pubblicazione era di certa attenzione e di sicuro interesse pubblico, per tutelare quello che è un unico interesse del singolo. Ad esso potrà contrapporsi uno di carattere maggiore cioè quello collettivo.
Nella realtà dei fatti, la storia di tutti noi è consultabile online o comunque in digitale, compresi i dati sensibili: una volta dentro "la rete", è dura e difficile far valere i propri diritti.
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