GUARDA QUIhttps://accademiaitalianaprivacy.it/areaprivata/foto/4461/01.jpg
giovedì 29 ottobre 2026
di Alessandro Papini - Presidente AIP

Oggi, 29 ottobre 2026, scadono i sei mesi che il Garante ha concesso per adeguarsi alle Linee guida sui tracking pixel nelle e-mail. Da domani informative, consensi e meccanismi di revoca devono essere a posto, senza ulteriori margini.
Lo dico ai colleghi senza giri di parole: chi in questi mesi ha aspettato di vedere cosa avrebbero fatto gli altri ha perso tempo. Il Garante ha già inserito la verifica di queste Linee guida tra le attività ispettive del secondo semestre 2026.
Provo quindi a fare il punto su cosa dice davvero il provvedimento, dove sono le zone grigie e cosa controllerei oggi stesso se fossi il DPO di un'azienda che fa e-mail marketing.
Il Garante riconduce il tracking pixel all'art. 122 del Codice privacy, in linea con le Linee guida EDPB 2/2023. Inserire il pixel nella mail equivale ad archiviare informazioni nel terminale dell'utente; rilevarne l'apertura equivale ad accedere a informazioni già archiviate.
La conseguenza pratica è la stessa che conosciamo dai cookie: il pixel si usa con il consenso informato del destinatario oppure nei casi in cui la norma consente di farne a meno. Il GDPR resta la cornice per trasparenza, accountability e privacy by design.
C'è un passaggio che considero il cuore del provvedimento. Il problema del pixel non è tanto cosa permette di dedurre, ma il fatto che il destinatario non sa che c'è. Per questo l'informativa è dovuta sempre, qualunque sia lo scopo dell'invio e chiunque sia il mittente, "pena la loro inutilizzabilità".
E non parliamo di un fenomeno di nicchia. Le ispezioni conoscitive condotte dal Garante tra ottobre 2025 e febbraio 2026, presso un provider di posta e una piattaforma di marketing automation, hanno rilevato pixel praticamente in tutte le comunicazioni analizzate.
Il Garante individua tre ambiti in cui il titolare può non raccogliere il consenso. Attenzione: l'informativa resta comunque dovuta.
Sulla prima deroga vedo la trappola più grande. Quasi tutte le piattaforme generano per default un pixel univoco per destinatario. Se il report vi dice che un contatto specifico ha aperto la mail alle 9:14, non siete in deroga statistica: siete in misurazione individuale, e serve il consenso.
Sulla terza deroga apro invece il confronto con i colleghi. Quante newsletter "informative" sono in realtà DEM con un altro nome? La comunicazione di servizio non è un'etichetta da applicare a piacere: va giustificata caso per caso, in accountability, e documentata.
Fuori dalle deroghe, il consenso preventivo è obbligatorio. Il Garante fa esempi molto concreti, che descrivono la normale operatività di qualsiasi reparto marketing:
Il provvedimento va riconosciuto per il suo pragmatismo. Il consenso al pixel può essere ricompreso nel consenso marketing, per evitare la consent fatigue, purché la richiesta sia formulata in modo neutro. Per i trattamenti già in corso non si chiede un nuovo consenso all'intera base: basta l'informativa al primo invio utile, insieme a un meccanismo di revoca.
Il vero lavoro, però, è proprio la revoca granulare. In ogni mail serve un link o un'icona che porti a un'area in cui scegliere tra smettere di ricevere le comunicazioni oppure continuare a riceverle senza pixel. Chi rifiuta il tracciamento non deve subire limitazioni e ogni scelta va registrata, per poterla dimostrare.
Domanda secca ai colleghi: avete verificato che la vostra piattaforma sappia inviare la stessa campagna con il pixel a un contatto e senza pixel a un altro? Se il tracciamento si spegne solo a livello di intera campagna, la revoca granulare resta sulla carta.
Le Linee guida non parlano solo al mittente. Coinvolgono la piattaforma di emailing, chi noleggia liste di distribuzione e invia per conto terzi, il fornitore della tecnologia di tracciamento e perfino il content creator delle DEM. Ognuno deve definire il proprio ruolo, e il Garante richiama espressamente anche la contitolarità ex art. 26 GDPR.
Tradotto: i contratti e le nomine a responsabile firmati anni fa con il fornitore di emailing vanno riletti. Il tema del pixel, con ogni probabilità, non c'è.
Sul fronte tecnico, il Garante indica una misura precisa ai sensi dell'art. 25 GDPR. Ogni destinatario va associato a un identificativo non intelligibile e non sequenziale, conservato in un livello separato della piattaforma, così che l'indirizzo e-mail non compaia mai nella richiesta generata dal caricamento del pixel.
Un test da fare in cinque minuti: aprite il sorgente di una vostra newsletter e guardate l'URL del pixel. Se ci trovate l'indirizzo e-mail in chiaro, o banalmente codificato, il problema è già lì.
Se i sei mesi sono passati senza interventi, questa è la lista minima da cui ripartire.
Non è un adempimento che si chiude con un aggiornamento dell'informativa. Tocca piattaforme, automazioni e contratti, e va affrontato insieme a marketing e IT. Su come lo state gestendo nelle vostre realtà, il confronto è aperto.
mercoledì 28 ottobre 2026
Leggi tutto...
CONDIVIDI QUESTA PAGINA!