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Diritto all'oblio: per il Garante Privacy è un diritto di chi è risultato estraneo a vicende giudiziarie


mercoledì 2 dicembre 2020
di s-mart.biz



Abbiamo già descritto in passato il diritto all'oblio, essendo questo un tema delicato e che vede quasi sempre contrapposti i singoli cittadini richiedenti (e i loro diritti) e le aziende o pubbliche amministrazioni (e il diritto di tutti a essere informati) alle quali viene rivolta la richiesta di vedere deindicizzati o rimossi determinati contenuti.

Il Garante qualche settimana fa è tornato sul tema con ben due diversi provvedimenti coi quali ha risposto ai reclami presentati da due persone diverse. In un caso il reclamante aveva richiesto di imporre a Google LLC la rimozione dai risultati delle ricerche di una serie di articoli e contenuti riguardanti "un’inchiesta giudiziaria relativa a condotte contestate, in via principale, ad altri soggetti e rispetto alla quale il medesimo è risultato estraneo": in particolare il reclamante sottolineava il pregiudizio, personale e professionale, che il permanere in rete di tali materiali provocava e stava provocando alla reputazione personale. 

Nell'altro caso invece il reclamante richiedeva che fosse ingiunta a Google LLC la rimozione di contenuti risalenti al 2013 e "riferite ad indagini penali relative a presunte irregolarità amministrative nella percezione di finanziamenti pubblici da parte di imprese gestite da soggetti diversi ed alle quali lo stesso sarebbe rimasto estraneo, come confermato dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti prodotti in allegato all’atto introduttivo". Anche in questo caso la richiesta di rimozione dei contenuti origina dal pregiudizio, personale e professionale, derivante alla reputazione del soggetto reclamante.

L'audizione al Garante si è resa necessaria dopo che Google LCC ha risposto ai soggetti interessati come non vi fossero, a loro giudizio, i presupposti per esercitare il diritto all'oblio.

I provvedimenti del Garante sono invece chiari: "la perdurante reperibilità in rete di tali articoli in associazione al nominativo dell’interessato risulta pertanto idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica di quest’ultimo che non appare allo stato attuale bilanciato da un interesse del pubblico a conoscere notizie rispetto alle quali non risulta esservi stato alcun seguito giudiziario a carico del reclamante".

Insomma, per il Garante Google LCC non ha scuse da opporre alla deindicizzazione dei contenuti contestati, specificando come non vi sia alcun interesse pubblico a essere informati che possa bilanciare l'impatto sulla sfera personale e lavorativa dei reclamanti. Il Garante ha inoltre provveduto a disporre l'annotazione del provvedimento nel registro interno delle Autorità, come predisposto dal GDPR.




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