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Fascicolo Sanitario Elettronico e schedatura sanitaria?


lunedì 18 gennaio 2021
Avv. Gianni Dell’Aiuto





Recenti notizie di tono a dir poco allarmistico, accompagnate da un battage di ricerca di visibilità sul web da parte di personaggi noti e pseudo associazioni di catagoria, hanno fatto credere che sia in corso una schedatura sanitaria non autorizzata di tutti i cittadini e che chiunque potrà mettere le mani, o ficcare il naso, nei loro dati sanitari. Cerchiamo di riportare un po’ di ordine.

Premessa: il Fascicolo Sanitario Elettronico (art. 12 comma 1 D.L. 179/2012, epoca Governo Monti) è l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito, generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private. In altre parole raccoglie la storia clinica di una persona, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal Sistema Sanitario Nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse (ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri, ecc.). Contiene ad esempio referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive gli eventi clinici di un individuo, elementi di cui ogni medico dovrebbe disporre per poter effettuare diagnosi e prescrizioni corrette.

Un recente provvedimento dell’attuale Governo, ha abrogato l’articolo 3 bis del sopra citato D.L. che recitava «Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo».  Adesso è prevista l’alimentazione del fascicolo personale anche senza il consenso dell’interessato, ma si tratta solo di una modalità operativa diversa rispetto a quanto accadeva fino ad oggi per ragioni, si ritiene, di tutela della salute non solo individuale ma anche collettiva (si pensi ad ipotesi di trapianti e trasfusioni). L’abrogazione dell’art. 3bis permette adesso anche l’inserimento al FSE di dati da parte di strutture private e strutture pubbliche al di fuori della regione di residenza.

Una volta che l’assistito ha espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, consenso che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato in ogni momento, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso, ma immaginiamo i problemi di un medico che non ha a disposizione l’intera storia clinica di un paziente. Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che anche lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti sanitari, anche se generati da strutture private, grazie all’interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.

Al fascicolo potranno accedere pertanto medici, infermieri e altro personale addetto a diagnosi, cure, trattamenti medici i quali potranno farlo solo nel rispetto delle norme previste per il trattamento dalla struttura all’interno della quale operano e che devono, in ogni caso, rispettare il GDPR. Ergo, è vietata ogni forma di accesso inutile o da parte di personale non addetto a quella specifica attività e di ciò ne risponderà la struttura in quanto si tratta di ipotesi di Data Breach.

Non potranno in ogni caso accedere ai FSE periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque ogni terzo non autorizzato. Si noti che questa vicenda viene alla luce oltre un anno dopo il parere del Garante Privacy 7 marzo 2019 che si esprimeva sul punto in maniera abbastanza chiara. Per la sicurezza degli interessati, precisiamo che ognuno ha diritto a chiedere l’oscuramento dati e documenti che, in tal caso, potranno essere consultati solo dallo stesso e da chi li ha generati. Anche la richiesta di oscuramento può essere revocata.

Ergo non c'è nessuna violazione della privacy o, come da qualcuno è stato paventato in maniera strumentale, il fasciolo sanitario elettronico non apre la strada all’obbligo di vaccinazione e, non ultimo, ricordiamo che il consenso all’inserimento dati nel FSE non comporta alcuna autorizzazione ad accessi da parte di chiunque e non autorizza la cessione dei dati a misteriose multinazionali o potenze straniere.

Non ultimo, per smentire uno dei luoghi comuni che si trovano sui social, esprimere un diniego al trattamento su Facebook, non ha alcun valore giuridico.




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