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Documenti per la gestione in azienda del controllo del Green Pass: dal 15 Ottobre è obbligo per tutti i dipendenti pubblici e privati.


mercoledì 29 settembre 2021
di Dott. Alessandro Mammoli



La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legge 127/2021 che rende obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 Ottobre al 31 Dicembre. L’entrata in vigore dell’obbligo e la necessità di possesso del Green Pass per tutti, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza e la necessaria tutela della salute, presuppongono anche l’organizzazione di un sistema di controllo efficace. Anche se in apparenza sembra essere semplice, in realtà si rende necessario approfondire gli aspetti applicativi ed operativi conseguenti alla nuova normativa.

L'obbligo della certificazione verde si estende dunque a tutti i lavoratori, che dovranno dimostrare di essere vaccinati a meno di non affidarsi a spese proprie all'esito negativo di un tampone molecolare valido 72 ore o antigenico valido 48 ore. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si specifica che il lavoratore privo di certificato ha l’obbligo, da parte sua, di comunicare che ne è privo prima del suo ingresso in azienda: se non lo fa, o lo fa successivamente, diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata ma di violazione della normativa. E’ dunque opportuno che l’eventuale comunicazione del lavoratore di non essere in possesso di certificazione sia preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro.

Modalità di controllo del Green Pass da parte del datore di lavoro
Al fine della verifica del Green Pass il datore di lavoro deve nominare, con atto formale, un incaricato che si occupi delle verifica all’ingresso in azienda tramite lettura del QR Code: solo quest’ultimo potrà chiedere agli altri lavoratori la Certificazione, che dovrà essere controllata tramite l'App VerificaC19 installabile su un qualsiasi dispositivo mobile. Inoltre il datore di lavoro dovrà nominare, sempre tramite delega, un incaricato che si occuperà dell'attestazione e delle contestazioni delle violazioni sull'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass. Le verifiche potranno essere svolte anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Come ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare interpretativa del 10 agosto 2021, non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19. Questa attività è infatti rimessa alle persone nominate, le quali certamente ne sono tenute allorquando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Né l'avventore potrà legittimamente opporsi all'ostensione del documento tutte le volte in cui a richiederglielo sia un rappresentante delle categorie sopra menzionate. Vigileranno sulla correttezza delle operazioni di verifica il personale delle Forze di Polizia e dei corpi di Polizia Municipale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai quali spetta il potere di elevare sanzioni amministrative da euro 400 a euro 3.000. 

Inoltre l’azienda dovrà esibire ai dipendenti l'informativa dedicata per la quale si consiglia la firma per presa visione da parte di ciascuno di essi. Tramite tale informativa verranno trattati i seguenti dati del lavoratore:

  • i dati attinenti all’attestazione della certificazione verde detta “Green Pass” ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021 riportanti le disposizione in materia di “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
  • i dati attinenti alle generalità del dipendente attraverso l’esibizione di apposito documento d’identità al fine di verificare la veridicità del certificato dallo stesso esibito.

Qualora invece non sia possibile far firmare l'informativa ad ogni lavoratore, l’azienda dovrà affiggere ben visibile in bacheca apposita Circolare in modo che possa essere consultata da tutti. Al momento per l’azienda non sono previste né la redazione di un trattamento dedicato nel Registro né della Valutazione d'Impatto, poiché l'oggetto dell'attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde, e conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere assumere o conservare alcun dato.




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