GUARDA QUIhttps://www.accademiaitalianaprivacy.it/areaprivata/foto/585/01(1).png

Dettaglio news
Il Comune di Napoli sanzionato dal Garante per la protezione dei dati 


lunedì 4 ottobre 2021
Avv. Gianni Dell’Aiuto





Procedure amministrative? Il GDPR impone un’attenta revisione delle stesse e l’adozione di doverose cautele per proteggere i dati personali dell’utenza, specialmente quelli sensibili. Questa volta è il Comune di Napoli ad essere stato oggetto di un provvedimento sanzionatorio del Garante che trova origine in un reclamo per la pubblicazione sull’albo pretorio della «graduatoria definitiva degli aventi diritto» al sostegno economico per il fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica: questa graduatoria è risultata «contenente dati personali sensibili e riservati (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, importo canone fitto, indicazione importo erogabile e posizione in graduatoria)». Un insieme di dati sensibili esposti a chiunque ed accessibili dalla pagina istituzionale dello stesso Comune. Poco più di quattromila soggetti coinvolti, i cui dati erano non solo esposti ma anche scaricabili dal web.

Nella fase di avvio del procedimento il Garante poneva in essere le criticità relative alla minimizzazione del dato e alle finalità dell’utilizzo che, non dimentichiamolo, devono essere improntate a principi di adeguatezza e pertinenza. Tutto ciò, ovviamente, deve essere valutato in base al contesto in cui i dati vengono trattati che, in questa ipotesi, la pubblica amministrazione, impone una maggiore cautela e attenzione.

Nella fattispecie il Garante non ha mancato di porre in evidenza che la disciplina statale in materia di trasparenza prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione «delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati». Tuttavia, sono previste eccezioni in quanto non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei predetti provvedimenti, nonché gli elenchi dei relativi destinatari, «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati e, proprio in tal senso, il Garante aveva fornito indicazioni fin dal 2014». Proprio per questo il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a mettere in atto «fin dalla progettazione», ossia sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso, «misure tecniche e organizzative adeguate, […] volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati», garantendo «che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento».

Le giustificazioni del Comune non sono state ritenute sufficienti e, in particolare, sul punto dove l’amministrazione eccepiva l’impossibilità di prevedere un controllo preventivo del contenuto degli atti da pubblicare online, per «ragioni di efficacia, efficienza e tempestività della stessa attività di pubblicazione» in quanto, proprio lo stesso Garante ha in più occasioni ricordato che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online dai dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali di provenienza europea, previsti dal GDPR.

Da qui la sanzione di quarantamila euro per un trattamento dati, mettendolo a disposizione di ogni navigatore della rete, senza che sussistessero i presupposti e, inoltre, per violazione del principio di minimizzazione. Rilevate inoltre problematiche relative alle procedure e, di conseguenza, è stato ingiunto all’amministrazione partenopea di mettere in atto adeguate misure organizzative. Ovviamente ciò genererà un ulteriore costo alle casse pubbliche.




CONDIVIDI QUESTA PAGINA!