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Sanzionato dal Garante l’Ordine dei Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma: attenzione ai soggetti troppo insistenti e petulanti


mercoledì 13 ottobre 2021
Avv. Gianni Dell’Aiuto



La vicenda che ha portato il Garante ad emettere una sanzione nei confronti dell’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma dovrebbe essere letta con molta attenzione da tutti per capire, tra le righe dell’episodio, come ai rischi che si possono normalmente correre se ne debbano aggiungere altri sotto forma di una persona troppo “petulante” o insistente, magari mossa da ragioni che nulla hanno a che vedere con la privacy che, peraltro, può essere ottimamente strumentalizzata. Sarebbe necessario leggere l’intero provvedimento ma, ai fini di comprensione, cercheremo di sintetizzare al meglio l’accaduto.

Un signore, il reclamante, si rivolgeva all’Ordine per ottenere informazioni su eventuali trattamenti in corso sulle proprie figlie e ottenerne copia senza peraltro ricevere risposta. Alle richieste del Garante, l’Ordine rispondeva che tutti i dati in suo possesso erano stati forniti dallo stesso interessato, che aveva presentato più esposti disciplinari contro vari medici iscritti all’ordine. Nelle proprie difese eccepiva come, in realtà, il reclamante stesse abusando dei propri diritti con richieste strumentali e come i dati venissero trattati proprio per rispondere agli esposti disciplinari del reclamante. Inoltre, non essendo definiti i procedimenti, non potevano essere consegnati altri dati e, quando era stato fissato comunque un appuntamento per visionare gli atti, il reclamante non si era presentato.

All’esito dell’istruttoria e delle argomentazioni addotte dalle parti, il Garante rilevava peraltro un ritardo da parte dell’Ordine a rispondere nonché una non conformità della risposta fornita al reclamante a quanto disposto dalla vigente disciplina in quanto, ancorché i dati fossero stati forniti dallo stesso, questi è portatore di un diritto a verificarne la correttezza. Infine, contestava ancora il Garante come la pendenza dei procedimenti disciplinari non sia da sola sufficiente a giustificare il rifiuto di accedere ai dati, dovendo l’Ordine fornire una esaustiva spiegazione in tal senso.

Il provvedimento continua analizzando la vicenda e, in un punto della motivazione, si pone in evidenza come,a fronte della richiesta del reclamante di ricevere informazioni con mezzi elettronici, non possa essere considerata sufficiente la risposta con cui l’Ordine si è messo a disposizione previo appuntamento. Infatti, si legge "l’Ordine si è limitato a rendersi “disponibile, previo appuntamento con gli Uffici competenti, a consentire al [reclamante] l’accesso a tali dati”, in maniera non conforme a quanto previsto dall’art. 12, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale “se l'interessato [, come nel caso di specie,] presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni [devono essere] fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato” (art. 12, par. 3, del Regolamento)".

Impossibile quindi archiviare il procedimento e, logica conseguenza, in accoglimento delle doglianze del reclamante, l’ordinanza di soddisfare le richieste avanzate dandone contezza anche al Garante stesso salvo la sussistenza di motivi ostativi che, ovviamente, dovranno essere motivati. Sempre in accoglimento del reclamo il Garante ha stabilito una sanzione amministrativa di soli cinquemila euro che l’Ordine dovrà pagare.

Una storia significativa e che dimostra come, spesso, il pericolo possa giungere anche da una gestione non attenta delle richieste avanzate, sia nella tempistica, sia nei contenuti.




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