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Telemarketing selvaggio - il Garante duro contro Sky: la sanzione è di 3 milioni. Imposte anche numerose modifiche organizzative


mercoledì 20 ottobre 2021
di GDPRlab.it





Per essere precisi, la sanzione che il Garante per la protezione dei dati ha comminato a Sky ammonta a 3 milioni e duecentomila euro. Motivazione? Chiamate promozionali illecite. Non finisce qui: oltre alla multa Sky si è vista infliggere il divieto di trattare ulteriormente a fini promozionali i dati contenuti in liste acquisite da società terze.

"Per aver effettuato chiamate promozionali illecite, l’Autorità ha ordinato a Sky Italia il pagamento di una sanzione di oltre 3 milioni e duecento mila euro e le ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali realizzato con liste acquisite da altre società. Alla società sono state inoltre prescritte diverse misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale" si legge esplicitamente nella nota pubblicata ieri sul sito del Garante.

Il Garante si era mosso sul punto a seguito di decine di segnalazioni presso i suoi uffici da parte di persone che lamentavano continue e indesiderate telefonate per la promozione dei servizi di Sky, in alcuni casi tramite chiamate dirette da parte di Sky ma, nella maggior parte dei casi, da parte di call center terzi. Da qui l'avvio dell'istruttoria che ha  riuscontrato molte criticità "in particolare l’effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società".

Sky, da parte sua, si è difesa spiegando che gli utenti contattati avevano dato il proprio consenso a comunicare i dati a terzi, ma per il Garante ciò non è affatto sufficiente: "il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non la autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali" si legge ancora nella nota. La corretta procedura avrebbe dovuto prevedere, a inizio telefonata, la sottoposizione all'utente dell'informativa corretta con esplicita richiesta di trattamento dei dati a fini a fini promozionali nonchè la spiegazione sulla provenienza dei dati: la telefonata promozionale avrebbe poi potuto procedere solo su manifesto consenso al trattamento da parte dell'utente. Il Garante ha rincarato la dose specificando che Sky avrebbe anche e sopratutto dovuto procedere a verificare la presenza dei contatti utilizzati nelle proprie black list, cioè a verificare che non vi fossero in lista persone che avessero già espresso in precedenza la propria contrarietà a ricevere chiamate promozionali.


L'ammontare della sanzione è invece dovuta al fatto che "l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate, che si riferiscono a condotte ‘di sistema’ radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy”.

Inoltre sono state immposte una serie di misure per facilitare gli utenti nell'esercizio dei propri diritti come:

  • l'uso della PEC aziendale indicato nel registro delle imprese come canale tramite il quale gli utenti possano esprimere la contrarietà al trattamenti dei propri dati;
  • la nomina a responsabili del trattamernto di tutti i fornitori che, per conto di Sky, sovlgono attività promozionale;
  • la creazione di un sistema di verifica dell'operato di tali società, nell'evidenza che Sky resta titolare del trattamento. E'infatti dovere del titolare del trattamento quello di verificare la corretta registrazione dei contatti a fini promozionali nonché quello di vigilare sulle modalità di svolgimento del servizio.




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