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Riforma della giustizia penale: cambiano diritto all’oblio e deindicizzazione, nel segno del GDPR


martedì 30 novembre 2021
di Dott. Alessandro Mammoli





La riforma della giustizia va a toccare il tema del diritto all’oblio e della deindicizzazione, ma si concentra sui gestori di motori di ricerca. Pochissime le previsioni per quanto riguarda editori e responsabili di giornali online.

L’approvazione della cosiddetta Riforma Cartabia, nome giornalistico della legge 27. Settembre 2021, n. 134, comporterà profondi cambiamenti nella sfera della giustizia penale. Non ci compete tratteggiarne una analisi approfondita: su due tematiche però questa riforma intercetta il mondo digitale e questo è l’ambito che ci compete.

Cambiano le modalità di comunicazione della sentenza
Il primo articolo della l.134/2021 delega il governo a modificare la normativa in fatto di comunicazione della sentenza. Il Governo dovrà farlo in maniera tale che decreti di archiviazione, sentenze di assoluzione, non luogo a procedere cosituiscano base formale per un provvedimento di deindicizzazione. La decisione serve a rendere il diritto all’oblio di indagati o imputati più aderente alle previsioni del GDPR.

Diritto all’oblio: evoluzione
La formulazione attuale del diritto all’oblio in UE, che sarebbe più corretto chiamare diritto alla cancellazione, nasce da lontano. Nel lontano (per i tempi dell’evoluzione digitale) 2012 si celebrava il processo AEPD, il Garante spagnolo, contro Google Spain e Google Inc: in questa occasione la Corte di Giustizia europea aveva messo nero su bianco il diritto di ciascuno di poter agire verso i risultati che appaiono sul web alla digitazione del proprio nome. L’interessato, specificava la Corte, ha diritto a richiedere al gestore del motore di ricerca la rimozione dei collegamenti verso tutti quei contenuti che lo stesso non ritenga più pertinenti o non più attuali.

L’AEPD ha sostenuto di poter ordinare “la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori di motori di ricerca, qualora essa ritenga che la localizzazione e diffusione degli stessi possano ledere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e la dignità delle persone in senso ampio, ciò includerebbe anche la semplice volontà della persona interessata che tali dati non siano conosciuti da terzi”.

In Italia il diritto all’oblio ha origine giurisprudenziale, ma è stato formalmente riconosciuto per la prima volta nel 2015: si trova dettagliato all’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti di Internet, la cui paternità di deve a Stefano Rodotà.

GDPR e diritto alla cancellazione
Si arriva quindi ad oggi, al GDPR è alla ricezione all’articolo 17 “diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)“. L’interessato, si legge, “ha diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali”. Tale diritto è attivabile quando:

  • il soggetto ha revocato il consenso al trattamento;
  • i dati sono stati trattati in maniera illecita;
  • l’interessato si è opposto al trattamentio dei propri dati;
  • in caso vi sia un obbligo legale previso dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Diritto all’oblio: quali novità
La riforma della giustizia penale riduce il bilanciamento, fino ad ora previsto, tra il diritto all’oblio dell’interessato, l’interesse pubblico ad accedere alle informazioni e l’interesse economico del gestore del motore di ricerca. Per dirla in breve, il diritto all’oblio dovrà essere tutelato in termini assoluti. Un procedimento penale che si conclude favorevolmente per l’imputato deve vedere una piena tutela del diritto dell’interessato alla deindicizzazione di ogni pagina web che lo citi in relazione allo specifico fatto.

Resta che l’interessato potrà richiedere la deindicizzazione dei contenuti, in tutte le altre ipotesi (condanna, sentenza sfavorevole ecc…) nei limiti di quanto previsto dall’art 17 del GDPR. Dovrà però essere accertata o l’insussistenza dell’interesse pubblico alla circolazione dalla notizia o acclarato il trascorrere di un lasso di tempo sufficiente a definire non più rilevante o attuale la notizia. In questi casi il trattamento dati diviene illegittimo perchè non più necessario.

Deindicizzazione: la legge si concentra solo sui motori di ricerca
La riforma non tocca invece il terreno dell’editoria e del giornalismo: editori e reponsabili di testate giornalistiche online potranno continuare a conservare e rendere accessibili sui propri siti web notizie sui procedimento penali passati, anche in caso di archiviazione, assoluzioni, non luogo a procedere. Per editori e giornalisti resta valido il quadro preesistente sul tema.

La deindicizzazione secondo l’art 17 del GDPR
L’art. 17 GDPR prevede che l’interessato possa richiedere la deindicizzazione dei contenuti e dei dati a sé stesso riferiti direttamente al titolare del trattamento. Delinea cioè una dimensione privatistica nell’esercizio di tale diritto. Solo in caso di inadempimento o diniego è prevista la possibilità di rivolgersi al Garante e anche, eventualmente, all’autorità giudiziaria.




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