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Sanzioni Garante: multa a Vodafone per scarsa trasparenza


lunedì 5 dicembre 2022
di GDPRlab.it



Sanzioni Garante: multa a Vodafone di 500.000 euro dopo reclamo di un'anziana cittadina. Avevano trasferito la sua utenza telefonica a Vodafone contro la sua volontà.

 

Multa a Vodafone: il reclamo

Questa vicenda inizia con un reclamo presentato da una cittadina anziana. Vodafone aveva contattato la signora tramite uno dei call center della propria rete di vendita. Alla fine della telefonata, l'anziana si trovava con un nuovo contratto sottoscritto per l'attivazione dei servizi di linea fissa e la portabilità del numero in Vodafone. Tutto questo sarebbe successo, spiega l'anziana nel reclamo, senza che ne avesse consapevolezza.

Per questo la signora, resasi conto di quanto accaduto, chiedeva pochi giorni dopo il recesso dal nuovo contratto. Poco dopo riceva la richiesta di recupero spese, pari a 173,49 euro, ad opera di una società terza incaricata del recupero crediti da Vodafone. La signora non si dava per vinta, esercitando il diritto di accesso ai dati ai sensi dell'art. 15 GDPR, così da poter avere contezza sulla fonte e le modalità di trattamento dei propri dati personali da parte di vodafone.

L'azienda rispondeva:

  • indicando i dati personali della signora in suo possesso;
  • informando la reclamante di aver provveduto a revocare "il consenso commerciale precedentemente rilasciato in fase di attivazione".

Tra i dati figuravano anche i documenti di identità, come acquisiti nel corso della vendita del servizio telefonico. A questo punto la cittadina optava per il reclamo all'Autorità Garante.

Per saperne di più > Telemarketing: novità normative per il Registro delle Opposizioni

 

Il Garante apre l'istruttoria: la difesa di Vodafone

Il Garante, ricevuto il reclamo, apre l'istruttoria verso Vodafone e richiede immediatamente a Vodafone le proprie osservazioni.

L'azienda spiegava che l'anziana aveva volontariamente contattato un call center di terze parti locato in Albania richiedendo e poi confermando la volontà di sottoscrivere un nuovo contratto telefonico. Più in dettaglio, la signora aveva contattato il numero afferente d un subfornitore di un partner terzo di Vodafone, specializzato in marketing. Nell'ambito di questi contatti l'anziana avrebbe fornito il proprio consenso al ricontatto e tutti i consensi necessari all'attivazione del nuovo contratto. Vodafone ha anche chiarito che la signora aveva fornito il consenso commerciale anche in fase di registrazione vocale. Questo è stato poi revocato qualche mese dopo su esplicita richiesta della reclamante.

Tutto smentito dalla replica della reclamante, che specificava di non aver mai effettuato chiamate dirette ai call center Vodafone per rilasciare consensi al trattamento dei propri dati a fini di marketing. Il Garante ha quindi ricostruito come l'acquisizione del consenso sia avvenuta il giorno dopo il contatto promozionale, in seguito alla prima telefonata di contatto che però non è stata effettuata dalla signora.

 

Gli esiti dell'istruttoria: le violazioni al GDPR e la multa a Vodafone

Il Garante ha anche richiesto la registrazione delle telefonate intercorse tra la reclamante. Dall'ascolto il garante ha ricostruito come il call center sito in Albania abbia fornito si l'informativa alla signora, ma in maniera assolutamente non adeguata. L'informativa è stata letta ad una velocità di 63 parole in 16 secondi. Il contratto è stato proposto alla velocità di 200 parole al minuto per una durata complessiva di 6 minuti.

Modalità che rendono del tutto incomprensibile il contenuto sia del contratto che dell'informativa. Il Garante ha quindi contestato a Vodafone la violazione dei principi di correttezza e trasparenza pervisti dal GDPR. Anche le modalità di acquisizione del consenso rendono lo stesso illegittimo.

Il Garante ha quindi deciso di: 

  • vietare alla società il trattamento ulteriore dei dati della reclamante;
  • comminare una sanzione di 500.000 euro. Sanzione che tiene di conto, nel suo ammontare, della recidiva. odafone infatti ha già commesso violazioni in fatto di telermarketing, nei tre anni precedenti. Come attenuante invece il garante ha tenuto in considerazione il pronto annullamento del contratto.

 

Il provvedimento completo è disponibile qui




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