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Diritto all'oblio: quando il motore di ricerca si fa giudice


martedì 10 marzo 2026
di Alessandro Papini - Presidente AIP



Oltre la deindicizzazione: il ruolo quasi-giurisdizionale dei motori di ricerca

Noi professionisti della privacy sappiamo bene che il diritto all'oblio, sancito dall'art. 17 del GDPR, non è un interruttore on/off. È, piuttosto, un complesso tavolo di negoziazione dove si siedono l'interessato, il titolare del trattamento originario e, sempre più spesso, un convitato di pietra dal potere immenso: il motore di ricerca. La sua funzione non è più quella di mero indicizzatore, ma assume contorni quasi-giurisdizionali, imponendogli un delicatissimo bilanciamento tra diritti fondamentali, come la tutela dei dati personali e il diritto di cronaca o la libertà di espressione.

I criteri del bilanciamento: una bussola per professionisti

Quando un nostro assistito chiede la deindicizzazione di un URL, il provider del motore di ricerca avvia un'istruttoria interna. Come AIP, riteniamo fondamentale che ogni consulente padroneggi i criteri che orientano queste decisioni. A tal riguardo, la giurisprudenza, a partire dalla celebre sentenza *Google Spain*, ha delineato i fattori chiave:

  • il ruolo pubblico della persona interessata;
  • la natura e la sensibilità delle informazioni contenute nella notizia;
  • l'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, soprattutto in relazione al tempo trascorso;
  • la pertinenza e l'attualità dei dati rispetto alle finalità del trattamento originario.

Ciononostante, l'applicazione di questi criteri è tutt'altro che matematica, lasciando ampi margini di discrezionalità al gigante tech, che si trova a interpretare concetti giuridici complessi senza essere un'autorità giudiziaria.

Il caso pratico: la macchia indelebile della cronaca giudiziaria

Un esempio emblematico che molti di noi affrontano è quello della cronaca giudiziaria. Un soggetto viene indagato e la notizia ha grande risalto online. Anni dopo, viene prosciolto con formula piena. Nonostante l'esito favorevole, la ricerca del suo nome e cognome continua a restituire come primo risultato la notizia dell'indagine, pregiudicandone la reputazione personale e professionale. In questi casi, la nostra azione non può limitarsi alla richiesta di deindicizzazione. Diventa cruciale argomentare in modo stringente la sopravvenuta irrilevanza della notizia originaria, l'assenza di un interesse pubblico attuale e il grave pregiudizio per l'interessato, documentando l'esito del procedimento.

La sfida della territorialità e il futuro del "diritto a essere dimenticati"

Un'ulteriore frontiera di complessità, che come hub di esperti discutiamo spesso in AIP, è quella della portata territoriale della deindicizzazione. La Corte di Giustizia dell'UE, nel caso *Google contro CNIL*, ha stabilito che, allo stato attuale, non sussiste un obbligo per il motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni a livello mondiale. Conseguentemente, la rimozione è generalmente limitata alle versioni europee del motore (google.it, google.fr, etc.). Questo apre un dibattito strategico: è una tutela sufficiente nell'era di internet senza frontiere? La nostra professione ci chiama a navigare in queste zone grigie, costruendo tesi sempre più solide per difendere i diritti dei nostri assistiti in un ecosistema digitale in perenne evoluzione.




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