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martedì 10 marzo 2026
di Alessandro Papini - Presidente AIP

Noi professionisti della privacy sappiamo bene che il diritto all'oblio, sancito dall'art. 17 del GDPR, non è un interruttore on/off. È, piuttosto, un complesso tavolo di negoziazione dove si siedono l'interessato, il titolare del trattamento originario e, sempre più spesso, un convitato di pietra dal potere immenso: il motore di ricerca. La sua funzione non è più quella di mero indicizzatore, ma assume contorni quasi-giurisdizionali, imponendogli un delicatissimo bilanciamento tra diritti fondamentali, come la tutela dei dati personali e il diritto di cronaca o la libertà di espressione.
Quando un nostro assistito chiede la deindicizzazione di un URL, il provider del motore di ricerca avvia un'istruttoria interna. Come AIP, riteniamo fondamentale che ogni consulente padroneggi i criteri che orientano queste decisioni. A tal riguardo, la giurisprudenza, a partire dalla celebre sentenza *Google Spain*, ha delineato i fattori chiave:
Ciononostante, l'applicazione di questi criteri è tutt'altro che matematica, lasciando ampi margini di discrezionalità al gigante tech, che si trova a interpretare concetti giuridici complessi senza essere un'autorità giudiziaria.
Un esempio emblematico che molti di noi affrontano è quello della cronaca giudiziaria. Un soggetto viene indagato e la notizia ha grande risalto online. Anni dopo, viene prosciolto con formula piena. Nonostante l'esito favorevole, la ricerca del suo nome e cognome continua a restituire come primo risultato la notizia dell'indagine, pregiudicandone la reputazione personale e professionale. In questi casi, la nostra azione non può limitarsi alla richiesta di deindicizzazione. Diventa cruciale argomentare in modo stringente la sopravvenuta irrilevanza della notizia originaria, l'assenza di un interesse pubblico attuale e il grave pregiudizio per l'interessato, documentando l'esito del procedimento.
Un'ulteriore frontiera di complessità, che come hub di esperti discutiamo spesso in AIP, è quella della portata territoriale della deindicizzazione. La Corte di Giustizia dell'UE, nel caso *Google contro CNIL*, ha stabilito che, allo stato attuale, non sussiste un obbligo per il motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le sue versioni a livello mondiale. Conseguentemente, la rimozione è generalmente limitata alle versioni europee del motore (google.it, google.fr, etc.). Questo apre un dibattito strategico: è una tutela sufficiente nell'era di internet senza frontiere? La nostra professione ci chiama a navigare in queste zone grigie, costruendo tesi sempre più solide per difendere i diritti dei nostri assistiti in un ecosistema digitale in perenne evoluzione.
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