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Telemarketing: Fastweb sanzionata dal Garante per quattro milioni e mezzo di euro


lunedì 12 aprile 2021
Avv. Gianni Dell’Aiuto





La pesante sanzione emessa nei confronti di Fastweb potrebbe essere un importante tassello per far cessare le forme di telemarketing selvaggio che vengono utilizzate nonostante altri operatori quali Eni Gas e Luce, Tim, Wind e Vodafone già siano stati oggetto di interventi che hanno avuto non solo ripercussioni a livello economico ma anche sulla loro organizzazione aziendale. Anche una sanzione di duecentomila euro nei confronti di un call center sembra non aver scoraggiato questa attività invasiva e contraria al dettato del GDPR; questa nuova decisione del Garante potrebbe contribuire ad un effetto dissuasivo.

Nel suo lungo e articolato provvedimento, il Garante riferisce delle centinaia di segnalazioni che hanno dato origine al procedimento e non manca di ricordare come Fastweb fosse stata già oggetto di sanzioni e provvedimenti inibitori per gli stessi motivi a partire dal 2012. Fastweb ha improntato la sua difesa, in primo luogo, attribuendo ai fornitori di servizi i comportamenti contestati quali le chiamate a utenti che non avevano prestato il consenso o telefonate da numeri non riferibili alla propria rete di vendita; il Garante ha richiesto spiegazioni anche sulle modalità con cui venivano raccolte le anagrafiche e l’indicazione delle attività di Fastweb stessa per impedire forme di trattamento non consentite.

Su ciascuna delle contestazioni mosse Fastweb ha addotto le proprie giustificazioni indicando le attività attuate quali richiami alle società fornitrici di servizi, tuttavia il Garante non le ha ritenute valide e, nella sua decisione, non ha mancato di soffermarsi sul fenomeno del telemarketing: "nel corso dell’istruttoria è emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc). Tale fenomeno, come già evidenziato dall’Autorità, sembra essere riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali" si legge. 

Per approfondire > Telemarketing selvaggio: l'86,5% di chi chiama non è iscritto al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

Nella decisione il Garante ha ritenuto realizzati comportamenti in violazione del GDPR e, in particolare, gravi violazioni in ragione della pervasività dei contatti illeciti, della violazione della tranquillità delle persone e del loro diritto alla riservatezza, nonchè plurimi accessi indebiti ai database aziendali che hanno determinato elevati rischi di furti d’identità, attività di spamming e phishing e comunicazioni non autorizzate a soggetti terzi. E’ stato anche posto in evidenza il comportamento negligente di Fastweb nonostante l’ampia interlocuzione con il Garante, ma anche i ritardi nella comunicazione dei data breach verificatisi.

Tenuto conto dell’alto numero di violazioni e della mole di dati oggetto dei trattamenti contestati a Fastweb, la somma stabilita come sanzione pecuniaria è stata di quattro milioni e mezzo di euro, ma il Garante non si è fermato qui. 

A Fastweb è stato infatti ingiunto anche di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing al fine di prevedere e comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali effettuati dalla rete di vendita della Società attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al ROC, di adeguare le misure di sicurezza per l’accesso ai propri database al fine di eliminare o comunque ridurre sensibilmente il rischio di accessi non autorizzati e trattamenti non conformi agli scopi della raccolta, il divieto di ogni ulteriore trattamento con finalità promozionale e commerciale effettuato mediante liste di anagrafiche di soggetti terzi che non abbiano acquisito dagli interessati un consenso libero, specifico e informato alla comunicazione dei propri dati e, non ultima, la riformulazione dell’informativa relativa al servizio “Call me back”, una delle modalità usate in maniera non conforme nelle attività di telemarketing.

Si tratta di provvedimenti che possono incidere non poco sulla complessiva gestione aziendale e probabilmente anche sulla struttura stessa di Fastweb. Sicuramente tutto ciò andrà ad incidere anche sui rapporti con i fornitori di servizi ed in particolare i call center che, a loro volta, ben possono aspettarsi pesanti sanzioni.




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