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Protezione dati e processo penale: accesso del difensore e sanzione a TIM dal Garante


giovedì 9 dicembre 2021
di Avv. Gianni Dell'Aiuto



 

Il Garante sanziona TIM per non aver dato accesso ai tabulati telefonici: violato il diritto alla difesa dell'interessato.

Con un provvedimento dello scorso Maggio, il Garante per la protezione dei dati personali aveva ingiunto a TIM di soddisfare la richiesta del legale di un uomo: questi richiedeva i tabulati del traffico di un’utenza a lui intestata per esibirli in sede penale e potersi così difendere dalle contestazioni a lui mosse.

Il provvedimento era stato emesso anche con particolare celerità per le necessità difensive dell’indagato e, inoltre, nella propria decisione il Garante, rifacendosi ad un precedente provvedimento, ricordava che i dati di traffico telefonico

 "sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati” (v. art. 132, comma 1, Codice) e, entro il medesimo termine" …il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale (132, comma 3, cit.).

 Nella decisione ingiungeva quindi a TIM di adottare le misure necessarie a soddisfare la richiesta dell’interessato, comunicando al difensore “senza ingiustificato ritardo” - e comunque non oltre il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento del provvedimento - copia dei tabulati. Riservava al prosieguo dell’istruttoria le misure correttive e le sanzioni anche all’esito delle memorie che l’operatore telefonico avesse presentato.

A novembre la vicenda si è (per il momento) conclusa con l’erogazione nei confronti di TIM di una sanzione pecuniaria di centocinquantamila euro per le modalità di gestione della richiesta da parte dell’interessato.

Infatti, l’intera attività di TIM è stata ritenuta gravemente colposa per aver trascurato istanze chiare e ben motivate da parte del richiedente anche in riferimento alla natura dei trattamenti connessi all’esercizio del diritto alla difesa in sede giudiziaria. Le condotte tenute da TIM hanno ostacolato l'agevole esercizio del diritto alla difesa da parte dell’interessato con aggravio delle procedure processuali, anch’esso elemento idoneo ad incidere sulla sfera soggettiva dell’interessato medesimo. Sul punto, ci si permetta di dire, il Garante ha ribadito l’importanza del diritto alla difesa in sede giudiziaria e, probabilmente, creato un precedente su ogni forma di interferenza sullo stesso.

Nel caso specifico deve porsi in evidenza come le argomentazioni addotte da TIM apparivano particolarmente deboli in quanto, tra l’altro, ha rifiutato la consegna dei tabulati ostensibili sostenendo il proprio rifiuto in quanto la richiesta andava “oltre il termine di ventiquattro mesi.” Sarebbe stato sufficiente l’immediato invio dei tabulati ricompresi nell’arco di tempo previsto.

Qui il provvedimento completo del Garante.




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