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Tra cronaca, informazione e diritto all'oblio


lunedì 10 giugno 2024
Di Avv. Gianni Dell'Aiuto



Una vicenda giudiziaria relativa a reati di natura sessuale del 2017, inclusa detenzione di materiale pedopornografico, un patteggiamento del 2018 e la vicenda, che coinvolgeva anche la Santa Sede, che si trova su Wikipedia. Questo in estrema sintesi il fatto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato chiamato a giudicare.

Il ricorrente, protagonista dell’episodio, oltre ad alcune testate giornalistiche, chiedeva al garante di prendere provvedimenti anche nei confronti dell’enciclopedia libera online assumendo che il fatto non rivestiva più alcun interesse pubblico e che la scelta del patteggiamento non costituiva ammissione di responsabilità bensì era solo una scelta per evitare proprio maggiore clamore mediatico.

Il ricorrente rilevava che, nel rapporto tra diritto di cronaca e tutela dell’identità personale, in virtù del tempo trascorso, il primo può dirsi affievolito non essendo più sussistente un apprezzabile interesse sociale alla notizia e che l’indicizzazione risultava ormai contraria al principio di essenzialità dell’informazione.

Nel suo corposo provvedimento il Garante ha preso atto, motivandolo adeguatamente, che Wikipedia non si limita a “ospitare informazioni” in quanto fornisce un servizio che non si limita ai soli volontari. Inoltre, la stessa azienda, tenendo conto anche del suo comportamento ha dimostrato di aderire pienamente al dettato del GDPR pur avendo chiesto che, stante la sua natura di organizzazione no-profit, non venisse irrogata sanzione pecuniaria.

Il Garante, nella sua decisione, ha voluto ribadire che nel contesto delle attività svolte dalla Fondazione di Wikipedia, si concretizza l’offerta di un servizio anche agli interessati nell’Unione, ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, lett. a) del Regolamento e che Wikipedia svolge funzioni di Titolare del Trattamento e, anche per questo, è inserita tra le grandi piattaforme tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Digital Service Act.

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Venendo al merito della vicenda il Garante ha rilevato che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, confermando la loro liceità, anche senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone e nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Pertanto, non è stata accolta la richiesta di cancellazione dell’articolo.

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Relativamente alla richiesta di deindicizzazione, il Garante ha rilevato che il nostro ordinamento prevede per condanne di applicazione della pena su richiesta non superiori a due anni, l’esclusione dall’iscrizione nei certificati del casellario giudiziario.,

Il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità di una condanna riportata da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al titolare di trattare ulteriormente i dati del reclamante attraverso la reperibilità in rete degli stessi, pregiudicando così la sfera di riservatezza dell’interessato e, aggiungiamo, i suoi diritti laddove cercasse lavoro o volesse ricostruirsi un’esistenza.

È stato pertanto ordinato a Wikipedia l’adozione di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo, reperibile attraverso il link indicato nell’atto introduttivo del procedimento, tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali ad esempio, come espressamente indicato dalla stessa Fondazione, l’applicazione del metatag “NOINDEX”;




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