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Shadow Ban e il caso Vinted: anche limitare la visibilità dei dati è forma di trattamento


mercoledì 10 luglio 2024
Di Avv. Gianni Dell'Aiuto



Cosa vuol dire se i nostri post non ricevono più il like o un commento da parte del fidanzato o della mamma? Perché tutte le visualizzazioni che avevo di solito sui miei video sono calate all’improvviso? Se ti sta accadendo, forse sei vittima di uno shadow ban da parte della piattaforma che sembrava darti tante soddisfazioni.

 

La pratica dello Shadow Ban

Uno shadow ban (o shadowbanning) è una pratica utilizzata principalmente dalle piattaforme online, social media e forum allo scopo di limitare l'attività di un utente senza notificarglielo direttamente. Quando un utente è "shadowbanned", i suoi contenuti (come post, commenti o messaggi) diventano visibili solo a lui stesso e, forse, ad una ristretta fascia di utenti, ma non agli altri.

Questo meccanismo è spesso utilizzato per cercare di porre limiti a dei comportamenti indesiderato o spam senza provocare una immediata reazione negativa da parte dell'utente stesso, che potrebbe non rendersi conto sul momento di essere stato limitato.

Lo shadow ban può essere limitato da una invisibilità parziale con cui i contenuti pubblicati dallo shadowbanned non sono visibili ad altri utenti ma appaiono normali all'utente bannato.
Altra forma è privare il destinatario del ban delle notifiche; il soggetto continuerà a postare senza sapere che i suoi contenuti non raggiungono il pubblico e, ovviamente, non viene informato.

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Allo stesso modo le sue interazioni potrebbero essere sottoposte a forme di moderazione per limitare comportamenti non conformi alle regole della community come spam o trolling senza dargli modo di difendersi. Lo shadow ban, infine, può essere temporaneo o definitivo.

In ogni caso lo shadow ban è una specifica forma di trattamento che, come tale, deve essere portata a conoscenza degli interessati.

 

Sanzione del Garante privacy lituano: il caso Vinted

Una recente decisione dell'autorità garante della privacy della Lituania su Vinted, la popolare piattaforma di compravendita di abbigliamento di seconda mano, ha richiamato l’attenzione degli operatori su questa tematica.

L’accusa mossa contro lo store che permette di svuotare gli armadi, è stata quella di aver applicato la pratica dello shadow ban senza informare gli utenti, in violazione dei princìpi di legalità, correttezza e trasparenza richiesti dall’art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR.
L’autorità garante ha contestato a Vinted di aver addirittura indotto molti utenti ad abbandonare la piattaforma, ignari del trattamento dei loro dati personali mediante tale pratica.

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Questo non solo rappresenta una violazione delle normative europee sulla privacy, ma anche un tradimento della fiducia degli utenti, che si aspetterebbero trasparenza e correttezza da parte delle piattaforme su cui operano.

In particolare, lo shadow ban applicato su questa tipologia di piattaforma ha impedito agli utenti di raggiungere lo scopo promesso, vale a dire la vendita dei loro abiti.
Gli utenti non erano stati informati della circostanza che i loro dati venivano utilizzati per monitorare e limitare la loro attività sulla piattaforma. Tale omissione ha impedito loro di esercitare i propri diritti, determinando anche un impatto negativo sulla loro esperienza e sulla loro capacità di difendersi da un trattamento che ben potevano contestare come immotivato o ingiusto.

Vinted, come molte altre piattaforme, ha costruito la sua reputazione sulla promessa di creare una comunità sicura e affidabile per la compravendita di abbigliamento di seconda mano e queste accuse possono minare la validità di quanto promesso, rivelando un lato oscuro delle pratiche aziendali che ben può mettere a repentaglio la fiducia degli utenti.

Non solo, quindi, una sanzione di 2.385.276,00, noccioline per un gigante del web, ma un danno di immagine e reputazionale che potrebbe portare a pesanti conseguenze non solo come danno di immagine e ripercuotersi anche sul piano economico.

La Digital trust è un elemento sempre più importante per l’impresa e un valore aggiunto del quale, sembra, le aziende non hanno ancora compreso il valore.
Ultima, e comunque fondamentale, una nota che riguarda non solo tutte le aziende ma anche gli operatori privacy: quando il GDPR parla di ogni forma di trattamento, intende anche quelle di gestione dei dati; sotto qualsiasi forma.




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