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giovedì 20 aprile 2023
di Dott. Alessandro Mammoli
Recentemente abbiamo parlato del caso della pubblicità personalizzata su Tik Tok: il social cinese aveva comunicato la volontà di inviare pubblicità personalizzata agli utenti anche senza consenso. La base giuridica? Il legittimo interesse come formulato nel GDPR. Il Garante italiano è dovuto intervenire, avviando un istruttoria sul sistema di invio di contenuti pubblicitari "giustificati" dal legittimo interesse e dichiarando incompatibile con la direttiva ePrivacy il trattamento preannunciato dalla corporation.
Per saperne di più > Il Garante privacy contro Tik Tok: illecito l’invio di pubblicità personalizzata senza consenso
Nel confronto sul tema con alcuni clienti ci siamo resi conto che il concetto di legittimo interesse, nel caso sopra volutamente un pò "tirato per la giacchetta" da Tik Tok, non è comunque chiaro a molti ed è causa di incertezze e dubbi.
Partiamo dalle basi: per trattare dati personali, un titolare del trattamento deve sempre valutarne la liceità. Perché un trattamento sia lecito deve fare riferimento ad una delle basi giuridiche previste (principalmente) dall'art 6. del GDPR. Il consenso è la base giuridica "standard", ma il GDPR prevede anche il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento. Un titolare può trattare dati perseguendo un proprio interesse legittimo purchè non prevalgano interessi, diritti e le libertò fondamentali degli interessati.
Per approfondire > Garante per la protezione dei dati personali: Fondamenti di liceita' del trattamento
Concretamente quindi occorre che il titolare del trattamento abbia un legittimo interesse nel trattare i dati degli interessati e che siano stati bilanciati i diritti del titolare e quelli degli interessati. In questo caso il trattamento è legittimo anche senza esplicito consenso dell'interessato.
Casi concreti? Un titolare può trattare dati personali avendo il legittimo interesse come base giuridica del trattamento nei casi in cui, ad esempio, viderosorveglia la propria azienda per evitare furti o per meglio gestire la sicurezza nel luogo di lavoro. Ma è interesse legittimo del titolare trattare i dati dei clienti per marketing diretto avendo in corso o avendo avuto una relazione coi clienti stessi oppure per la sicurezza dei dati nei sistemi informatici aziendali ecc…
Resta in capo al titolare del trattamento informare l'interessato che i suoi dati saranno trattati sulla base del legittimo interesse.
Prima dell'avvento del GDPR, la liceità di un trattamento per legittimo interesse passava dal via libera del Garante. Il titolare del trattamento doveva presentare istanza al Garante richiedendo il riconoscimento del legittimo interesse. In alternativa, doveva essere riconosciuto tramite una norma che tipizzasse casi di legittimo interesse. Ora è invece in capo al titolare del trattamento:
Ciò discende dal principio di Accountability, il principio di responsabilizzazione. Il GDPR prevede che il titotale del trattamento debba essere responsabile, debba trattare i dati personali con la consapevoelzza che non sono di sua proprietà ma una concessione degli interessati e deve farlo con la massima responsabilità e professionalità.
Il legittimo interesse è comunque una base giuridica che sussiste solo in determinati contesti:
contattaci, i nostri esperti consulenti potranno assisterti e guidarti nel caso concreto.
giovedì 19 dicembre 2024
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