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Facebook e Casapound: non si tratta di idee, ma di contratti


venerdì 29 maggio 2020
Un provvedimento del Tribunale di Roma perimetra il rapporto tra social network e utenti





di Avv. Gianni Dell’Aiuto

Nel noto procedimento che vedeva contrapposte Facebook e Casa Pound, il Tribunale di Roma già si era pronunciato in sede di ricorso d’urgenza quando il social di Zuckerberg aveva oscurato la pagina del movimento, ordinando il ripristino della pagina. Nel suo provvedimento il tribunale poneva in evidenza come Facebook sia oggi nei fatti non solo un luogo di incontro, ma una sede di dibattito e confronto anche a livello politico, dove gli assenti corrono il rischio di essere tagliati fuori proprio dalla vita politica di un paese, facendo venir meno i principi di un confronto democratico paritario. Ovviamente Facebook ha impugnato il provvedimento, rilevando come l’iscrizione al social avesse maggiori connotazioni di un contratto tra le parti e, pertanto, dovesse prevalere la disciplina e il regolamento accettato al momento dell’iscrizione e predisposto dal gestore. 

Il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo di Facebook muovendo da considerazioni di carattere giuridico che, probabilmente, adesso impongono riflessioni sulla natura del rapporto tra il social e gli utenti a livello sia di diritto civile che, principalmente, costituzionale. Il Collegio ha stabilito che il rapporto Facebook – utente è un contratto atipico che si perfeziona sulla base delle regole dei contratti per adesione (quelli ciò predisposti e imposti dal fornitore), ma ciò non implica che la disciplina del rapporto sia demandata ai rapporti di forza tra le parti. Pertanto è possibile un intervento del Giudice per incidere sul bilanciamento degli interessi delle parti giungendo a modificare o integrare il contratto ed evitare abusi di diritto e di posizioni.

Infondata e respinta pertanto la doglianza di Facebook che, muovendo dal dato che è lei a gestire e fornire il servizio, le condizioni debbano sfuggire ad ogni forma di controllo, al punto di non avere rilevanza che, nel caso specifico, Facebook abbia contestato che Casa Pound è associazione proibita dalla legge italiana. Infatti, ha rilevato il Tribunale, che se quella del gestore è una posizione riconducibile all’attività e libertà di impresa, quella dell’utente afferisce alla libertà di manifestazione del pensiero che, come tale, trovando una diversa e più ampia forma di tutela nella Costituzione, non può essere invocata come causa di risoluzione del contratto. Del tutto irrilevante in questo contesto se l’utente sia un partito politico. Anzi.

A questo punto del suo provvedimento il Tribunale analizza le contestazioni mosse da Facebook sulla natura di Casa Pound: le motivazioni toccano anche aspetti storici e ideologici, ma conclude che l’associazione non può essere ritenuta, ai fini del giudizio in essere e della materia, un’associazione illecita vietata dal nostro ordinamento. In ogni caso non spetta a Facebook, in forza di un rapporto contrattuale, né limitare le forme di manifestazione del pensiero, né tantomeno impedirle. Un’eventuale valutazione in tal senso e su comportamenti di rilevanza penale, deve essere demandata ad altra sede.

In ogni caso, facendo proprie le argomentazioni in diritto del primo giudice, anche in merito alla rilevanza di Facebook nel dibattito politico, è stato confermato il provvedimento con cui il social è stato condannato al ripristino della pagina di Casa Pound. Questi due provvedimenti, letti anche unitamente alla sentenza del TAR che ha stabilito che l’iscrizione su Facebook, diversamente da quanto originariamente dichiarato, non è a titolo gratuito, bensì pagata con la concessione dei dati personali dell’utente al social, che li usa, impongono valutazioni sulla natura dei rapporti tra i social e gli utenti: da un lato di natura contrattuale e, dall’altro, anche come forme di manifestazione del pensiero.

Si tratta sicuramente di argomenti troppo ampi da approfondire in questa sede, ma che sicuramente avrà alti sviluppi non solo in sede di eventuali altri contenziosi ma anche, verosimilmente, dal Garante per la Privacy se i dati degli utenti debbano avere diverse forme di trattamento e protezione quando non siano trattate ad uso commerciale, bensì come dati sensibili nelle manifestazioni di pensiero.

Il testo dell'ordinanza è consultabile qui > https://www.accademiaitalianaprivacy.it/ordinanza_casapound.pdf




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