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giovedì 13 settembre 2018
Avv. Gianni Dell’Aiuto
Dopo essere stato approvato in Agosto, accompagnato da aspettative disattese su un presunto rinvio nell’applicazione del GDPR, il 4 Settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto il Decreto Legislativo 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679. In questo testo abbozziamo le prime riflessioni e considerazioni.
Abrogazioni
Il D.lgs 101 prevede numerose abrogazioni di fatto perfettamente inutili in quanto, già con l’entrata in vigore del Regolamento 2016/679, secondo il principio della gerarchia delle fonti, quelle norme dovevano semplicemente essere disapplicate. Sono salvi i codici di condotta (ora rinominati “Regole deontologiche”), contenuti nell’Allegato A del “vecchio” Codice Privacy, ma che dovranno essere riveduti e corretti alla luce delle norme europee e riproposti all’esame del Garante.
Sanzioni penali
Cambiamenti anche per quanto riguarda le sanzioni penali, che vedono una nuova disciplina decisamente più afflittiva nei confronti di coloro che violino la nuova normativa. I previgenti articoli 167 e 168 vengono sostituiti inserendo, tra l’altro, figure di reato precedentemente non previste quali la “Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala” (Art. 167 bis) e la “Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala” Art. 167 ter) dovuto probabilmente alla crescente preoccupazione per i cyber attacchi a strutture che trattano grandi quantità di dati personali. Si ritiene opportuno riportare integralmente nella sua nuova formulazione il nuovo art. 167 ai sensi del quale il Pubblico Ministero oltre ad esercitare l’azione penale, deve coordinarsi con il Garante, e nel quale si prevede che le eventuali sanzioni emesse in sede amministrativa vadano ad incidere anche su quelle penali, pur non fornendo alcun elemento, neppure indicativo, sulle quantificazioni.
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati)." |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. |
venerdì 15 novembre 2024
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