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giovedì 29 giugno 2023
Dott. Alessandro Mammoli
Il diritto all'oblio ha dei limiti: il Garante privacy rifiuta una richiesta di de indicizzazione da parte di un uomo coinvolto in vicende giudiziarie recenti
Un uomo ha presentato al Garante una richiesta per imporre a Google LLC la rimozione di una serie di risultati di ricerca a lui correlati. In dettaglio, al nominativo del reclamante risultano collegati 18 diversi URL con articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria che lo ha riguardato personalmente.
Vicenda giudiziaria per il quale il reclamante ha subito una condanna a 2 anni di reclusione. Il reclamante richiedeva la deindicizzazione e rimozione dei contenuti per il fatto che la presenza di queste notizie in rete gli avrebbe impedito di ricostruirsi una nuova vita, trovare lavoro, sostenere e occuparsi della propria famiglia. D'altronde, sottolinea, ha interamente scontato la pena dovuta nel Regno Unito e ha fatto rientro in Italia.
Il Garante ha, anzitutto, richiesto a Google LLC di fornire indicazioni utili in riferimento al reclamo. Google ha quindi confermato all'Autorità di non voler procedere alla deindicizzazione poichè le pagine web relative non sono visualizzate, nei risultati di ricerca di Google, in associazione al nome del reclamante. Non solo: in riferimento agli URL restanti, Google ha detto di non poter adottare provvedimenti in quanto è interesse generale che queste informazioni siano disponibili al pubblico a causa della gravità della condotta criminosa del reclamante.
Per saperne di più > Diritto all'Oblio e Libertà di informazione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di rigettare la richiesta del reclamante. Nel farlo, ha ribadito che non si può procedere a deindicizzare dei contenuti la cui reperibilità e interesse generale vista la gravità della condotta dell'interessato. Il reclamante è infatti stato condannato per possesso di materiale propagandistio della nota organzizzazione terroristica Al-Qaida.
Il Garante ha anche affrontato il tema del tempo trascorso, anch'esso elemento di valutazione nel caso in oggetto. Ed ha ritenuto l'intervallo di pochi mesi trascorso dall'espiazione della pena insufficiente per definire superato l'interesse pubblico nella reperibilità delle informazioni a lui riferite.
Qui è disponibile il provvedimento completo
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